Revisioni

Revisioni

p003_0_00_01All’interno della nostra struttura è situato un moderno centro revisioni per autoveicoli fino a 3,5 t di massa complessiva.

Concessione N.1/99 a cura del Ministero dei Trasporti ai sensi art.80 comma 8.

Inoltre siamo abilitati al rilascio  del Bollino blu con autorizzazione comunale.

Per poter fissare un appuntamento è sufficiente contattare il nostro servizio clienti ai seguenti recapiti:

  • T. 0522.637799
  • Cel: 335.6106079
  • Email: bertani@bertanipw.it 

Il nostro centro è aperto dal Lunedi al Venerdi dalle 8.30 alle 12 e 30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il nostro servizio clienti potrà tenerti aggiornato sulla prenotazione e gestione delle scadenze per la revisione periodica dei veicoli oltre le 3,5 t con pre-revisione e assistenza tecnica durante la revisione. Di seguito sono riportate le scadenze a partire dall’anno in corso suddivise per tipologia di veicolo.

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Note:

I rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t. non sono compresi nella elencazione generale del DM 06.08.1998, n. 408, e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito DM. I veicoli sottoposti a revisione annuale possono circolare oltre la scadenza solo se la prenotazione è stata effettuata nei termini. I veicoli sottoposti a revisione periodica non possono circolare oltre la scadenza anche se la prenotazione è stata effettuata nei termini, salvo diversa indicazione nella prenotazione.

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La prima revisione va effettuata entro il mese di immatricolazione, nel caso di motoveicoli e autoveicoli, o entro il mese di rilascio del certificato di idoneità, nel caso di ciclomotori; le successive revisioni vanno effettuate entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

La revisione può essere effettuata sia presso gli uffici della Motorizzazione Civile, sia una delle officine autorizzate, limitatamente per queste ultime agli autoveicoli capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate.

La sanzione pecuniaria prevista dal Codice della strada per chi circola senza aver effettuato la revisione, o senza aver presentato la domanda entro i termini previsti, è di € 168,00. Sulla carta di circolazione del veicolo, che non viene ritirata, verrà apposta, a cura dell’Agente che accerta l’infrazione, la dicitura di sospensione dalla circolazione del veicolo stesso. Chiunque circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione, o con un veicolo che abbia effettuato la revisione con esito negativo, è sottoposto alla sanzione pecuniaria di € 1941,00 e al fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

In caso di ripetuta omissione della revisione la sanzione pecuniaria è di € 336,00. Per le violazioni sopra descritte non è prevista la decurtazione di punti dalla patente di guida.

ATTENZIONE!

Limitatamente ai soli veicoli immatricolati come AUTOBUS – AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN SERVIZIO DI PIAZZA O DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – AUTOVEICOLI ISOLATI E RIMORCHI – AUTOAMBULANZE è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante, nonché per le prenotazioni di autoambulanze, taxi e N.C.C. effettuate presso le Imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi dell’art.80 C.d.S.

Per i veicoli immatricolati come AUTOVETTURA – AUTOVEICOLO USO PROMISCUO – AUTOCARAVAN – AUTOCARRO , AUTOVEICOLO USO SPECIALE, AUTOVEICOLO TRASPORTO SPECIFICO E QUADRICICLO A MOTORE, DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3500 kg. non è consentita la circolazione oltre la data di scadenza prevista, anche in presenza di prenotazione effettuata entro i termini. Per tali veicoli, prenotati per una data successiva a quella di scadenza, è consentito il trasferimento alla sede di revisione nel solo giorno fissato per l’operazione.

E’ da sottolineare, in particolare, che per i soli veicoli immatricolati come AUTOVETTURA – AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO – AUTOCARAVAN la data di prima immatricolazione in un qualsiasi Paese della Comunità Europea viene ad essere equiparato a quello di immatricolazione con targa civile italiana.